SYNGENTA Italia S.p.A. (“SYNGENTA”) ha sviluppato un programma di gestione integrata rivolto alla coltura della vite (“Programma di Protezione”) che mira ad offrire alle aziende agricole, che acquistano Prodotti Syngenta per la protezione della vite (i “Prodotti”), un protocollo di protezione (il “Programma”) che consenta loro di operare con successo su specifici mercati dell’uva da vino.
Il Programma sarà reso disponibile all’Azienda Agricola (AZIENDA) che aderisce al presente Contratto.
Con il presente Contratto le Parti intendono pertanto regolamentare la fornitura di detti servizi come qui di seguito meglio precisati ed elencati.

  1. SYNGENTA offre all’AZIENDA, che accetta, il servizio consistente in un Programma di Protezione (il “Programma”). Il Programma è mirato ad assicurare l’efficacia dei Prodotti e la sicurezza sulle colture così come riportato in etichetta autorizzata da apposito decreto Ministeriale autorizzativo, nonché l’efficacia e la selettività della combinazione dei Prodotti stessi all’interno del programma. Il Programma potrà essere modificato, in tutto ovvero in parte, da Syngenta.
  2. In aggiunta al predetto Programma SYNGENTA potrà mettere a disposizione dell’Azienda, di volta in volta secondo le specifiche necessità e le concrete disponibilità di SYNGENTA, uno o più dei seguenti Servizi aggiuntivi:
    • Valorizzazione del territorio agricolo e della biodiversità: “Operation Pollinator”
    • Strumenti di gestione delle acque reflue: HELIOSEC
    • Corso di formazione sull’uso sostenibile degli agrofarmaci
    • Formazione sulle tecniche di applicazione dei Prodotti (Application Technology)
    • Quaderno di Campagna ImageLine
    • Servizio di analisi residui su uva e/o vino
  3. Il presente Contratto e rimarrà in vigore per l’intera Campagna 2017, ad eccezione di quanto previsto ai seguenti punti 4, 7 e 8 del presente Contratto.
  4. A fronte della fornitura del Servizio e della corretta implementazione del Programma di protezione da parte dell’AZIENDA, SYNGENTA assicura che la produzione ottenuta,  al  momento  dell’adesione  da parte dell’AZIENDA al presente Contratto, rispetterà i limiti massimi consentiti di residui previsti per la sua commercializzazione nei paesi (“Accesso al mercato positivo”) nonché presso la Grande Distribuzione (“Supermercati accettati”) il tutto meglio evidenziato nel Programma, nel rispetto delle norme e dei requisiti di Programma note alla data di accettazione del contratto.Il Programma è stato predisposto e studiato tenendo conto delle necessità ricollegabili a normali condizioni ambientali e di potenziale presenza di parassiti nocivi nell’area in cui l’AZIENDA opera.SYNGENTA ha il diritto di potere modificare il Programma in qualunque momento, previa comunicazione scritta all’AZIENDA, qualora dovesse ritenerlo necessario per potere soddisfare gli obiettivi di cui all’art. 2 del presente Contratto.
  5. L’AZIENDA si impegna a rispettare puntualmente e rigorosamente il Programma senza, in alcun modo, derogarvi ovvero omettere in tutto o in parte il suo contenuto, riportando tempestivamente nel quaderno di campagna  l’avvenuta esecuzione  del  trattamento entro  3  (tre)  giorni  dall’esecuzione  dello stesso. L’AZIENDA è tenuta ad informare tempestivamente SYNGENTA di qualsivoglia situazione ovvero evento che possa influenzare negativamente gli obiettivi ed i risultati previsti dal Programma. Qualunque modifica del Programma per qualsivoglia ragione dovrà essere sempre comunicata per iscritto in qualunque forma. Qualunque deviazione ovvero parziale o totale omissione da parte dell’AZIENDA dal predetto Programma senza il preventivo consenso di Syngenta, esenterà SYNGENTA dalla garanzia di cui all’art. 4 di cui sopra.L’azienda inoltre, per tutta la durata della stagione in corso, consentirà ai rappresentanti di Syngenta l’accesso a tutte le aree di coltivazione in cui viene applicato il programma.L’azienda può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto. Il recesso da parte dell’AZIENDA libererà SYNGENTA dalle garanzie e obblighi di cui agli artt. 4, 6 e 7.
  6. SYNGENTA è la sola responsabile verso l’AZIENDA della buona esecuzione del SERVIZIO oggetto del presente Contratto, salvo casi di forza maggiore. SYNGENTA non può essere ritenuta responsabile dei danni derivanti all’AZIENDA, ove quest’ultima non abbia adempiuto puntualmente agli obblighi previsti e regolati dal presente Contratto che, pertanto, dovrà intendersi risolto per fatto e colpa dell’AZIENDA stessa. L’AZIENDA, esonera e ritiene indenne, sin da ora, SYNGENTA da qualsiasi pretesa di terzi per danni e responsabilità che agli stessi possano, a qualsiasi titolo, essere derivati dall’esecuzione della presente convenzione.
  7. Qualora SYNGENTA non dovesse adempiere puntualmente agli obblighi previsti dal presente contratto, sarà tenuta a versare all’AZIENDA, a titolo di penale, l’importo di € 800 moltiplicato per il numero di ettari interessati dal Programma. A fronte del versamento del predetto importo, SYNGENTA è liberata da qualsivoglia obbligo di risarcibilità di danno ulteriore. La richiesta di penale dovrà avvenire dall’AZIENDA fornendo tutta la documentazione idonea a provare il mancato rispetto di SYNGENTA agli obblighi contrattuali. La richiesta di penale potrà essere sottomessa dall’AZIENDA in forma scritta da indirizzarsi presso la sede legale di SYNGENTA. SYNGENTA avrà altresì diritto di potere effettuare, o fare effettuare da terzi di sua fiducia, analisi sul vino prodotto dall’AZIENDA. Le richieste di penale dovranno pervenire a SYNGENTA, pena decadenza da qualsivoglia ulteriore richiesta, entro e non oltre, il 31 Dicembre 2018 (l’uva da Vino).
  8. L’AZIENDA si impegna a non utilizzare, nè direttamente, nè indirettamente per interposta persona, ente o società, ed a non rivelare a terzi, per un periodo di cinque anni successivi alla Campagna 2017, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie, di carattere oggettivamente o soggettivamente riservato, riguardanti SYNGENTA, di cui fosse venuto a conoscenza durante il presente contratto. La violazione dell’obbligo di cui al presente articolo darà facoltà al SYNGENTA di risolvere di diritto il Contratto, a norma dell’art. 1456 Cod. Civ., e di ottenere il risarcimento dei conseguenti danni.
  9. Il presente Contratto è soggetto alla legge Italiana. In caso di controversie relative alla sua esecuzione ovvero interpretazione, il Foro competente sarà quello di Milano